Statuto

Art. 1. COSTITUZIONE

E' costituita ai sensi degli art. 36 - 42 del Codice Civile nonché ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, l'associazione denominata "Soomaaliya - Onlus" con sede a Torino.

Art. 2. FINALITA'

L'associazione, apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue i propri scopi prevalentemente attraverso le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione opera in ambito nazionale ed internazionale ed ha lo scopo di aiutare le popolazioni svantaggiate dei paesi in via di sviluppo, in particolare la Somalia, attraverso la cooperazione allo sviluppo, l'istruzione, l'assistenza sanitaria, la tutela naturalistica ed ambientale, la cultura e l'arte. L'Associazione si propone di utilizzare come modello concreto di intervento nel territorio della Somalia la creazione ed il successivo sostegno di comunità locali organizzate che abbiano come obiettivo il raggiungimento dell'autosufficienza alimentare, della scolarizzazione e dell'assistenza sanitaria, proponendo come valori la convivenza, la tolleranza, la solidarietà sociale e la "trasversalità" clanica. Si propone altresì di promuovere e sostenere vigorosamente il rientro di quanti, dopo tanti anni di esilio, vogliono ritornare in Somalia e abbisognano di punti di riferimenti precisi ed affidabili, operando per la creazione di condizioni sufficienti per il contro-esodo di quelli che oggi vogliono attivamente e concretamente operare per la ricostruzione del paese, della sua economia, del tessuto sociale e della sua cultura pacifica e solidale.

Art. 3. ATTIVITA'

L'Associazione, in sintonia con gli indirizzi generali delle leggi sulla "Cooperazione con i paesi in via di sviluppo", ha come obiettivo di attuare, nelle forme, nei modi, e con i contenuti di volta in volta stabiliti, attività, in ambito nazionale ed internazionale, di:

  • Stesura ed esecuzione di progetti volti alla cooperazione internazionale anche in partnernariato con Governi, Enti, Imprese, Associazione ed Ong;
  • Organizzare raccolta di fondi e di attrezzature per la Somalia;
  • Fornire aiuti umanitari, prevalentemente in ambito sanitario ed assistenziale, alle popolazioni bisognose, promuovendo il miglioramento delle condizioni di vita e facilitando, ove occorra, l'accesso a strutture assistenziali di paesi ad avanzato sviluppo;
  • Promuovere gemellaggi ed attività di cooperazione, per lo sviluppo culturale ed economico, tra le città somale e quelle del resto del mondo;
  • Organizzare viaggi e soggiorni, anche di formazione, per esperti in assistenza sanitaria, infermieristica e amministrativa, economisti, agronomi, formatori, tecnici, personale specializzato nell'assistenza socio-sanitaria, psicologica, economica e nella formazione e aggiornamento professionale;
  • Formazione ed invio in Somalia di personale tecnico anche nell'ambito di programmi di cooperazione, formazione di quadri locali nei PVS
  • Istituire corsi scolastici e di formazione professionale. Organizzazione di corsi di formazione in genere, anche utilizzando il fondo sociale europeo;
  • La promozione o l'esecuzione di sperimentazioni, indagini, inchieste, studi, ricerche, gruppi di studio, centro di documentazione al servizio dei soci o degli scopi sociali, compresa la documentazione di studio e ricerca e d'intervento sui problemi dell'ambiente fisico e degli insediamenti umani nei paesi in via di sviluppo (PVS);
  • Svolgere attività di documentazione ed informazione, a tutti i livelli, a cominciare dalle città, province e regioni italiane, sui problemi del Terzo Mondo e dello sviluppo internazionale;
  • La stipulazione di convenzioni con soggetti, società, enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
  • La promozione della costituzione di enti e gruppi che, anche per singoli settori, si propongano scopi analoghi al proprio, favorendone l'attività e la loro adesione all'associazione;
  • La promozione e la cura diretta e/o indiretta della redazione e edizione di guide, libri, testi e pubblicazioni in genere, periodiche, di notiziari, indagini, ricerche e studi bibliografici anche su Internet;
  • Raccolta, coordinamento e diffusione di informazioni mediante l'istituzione di un centro di documentazione specializzato sul Corno d'Africa;
  • Iniziative di scambio culturale reciproco fra gli Enti locali sopraccitati ed il mondo Africano;
  • Appoggio alla formazione scolastica, con corsi, seminari ed altre attività di documentazione, sui problemi della solidarietà mondiale;
  • Progettazione, esecuzione e pubblicazione di studi e ricerche, promozione di incontri, convegni, seminari, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche ed audiovisive, rassegne, mostre artistiche ed artigianali, viaggi e quant'altro necessario per il raggiungimento dei propri scopi sociali;
  • Instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi nazionali ed internazionali aventi le stesse finalità, per lo scambio reciproco delle rispettive esperienze e per favorire i collegamenti fra i medesimi;
  • Aderire, anche mediante designazione di rappresentanti, ad organizzazioni, enti, istituzioni, fondazioni nazionali e internazionali che perseguano scopi analoghi o complementari;
  • Consulenza ad enti e organismi di cooperazione con analoghi centri ed organismi in Italia e all'estero e collegamenti con corrispondenti e collaboratori italiani e stranieri;
  • Svolgere attività editoriale e distribuzione di pubblicazioni periodiche e librarie;
  • Sostenere e realizzare progetti di adozione a distanza;
  • L'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale e internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti ed associazioni con le quali ritenga utile avere collegamenti anche aderendo ad essi e adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale;
  • L'Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti locali, nazionali, nonché internazionali e da privati, anche offrendo la propria assistenza e consulenza.

Art. 4. SOCI

I soci si distinguono in:

      Soci Fondatori
      Soci Sostenitori
  • Sono soci fondatori le persone intervenute nell'atto costitutivo dell'associazione;
  • Sono soci sostenitori le persone che s'impegnano a rispettare lo statuto ed i regolamenti interni, s'impegnano nell'attività dell'associazione, che sono accettate dal Collegio dei Probiviri, se nominato o dal Consiglio Direttivo, e che sottoscrivono la quota associativa stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto ad usufruire delle attrezzature, a partecipare alle attività dell'associazione e alle assemblee con diritto di voto, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. I soci, siano essi fondatori o sostenitori, devono corrispondere il contributo annuale nella misura che sarà determinata dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre dell'esercizio. Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma E' facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale. La quota non E' trasmissibile né rivalutabile in quanto qualsiasi versamento s'intende a fondo perduto. In particolare il versamento non E' ripetibile né rivalutabile nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione o in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'aderente. Il versamento non crea diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi, né per successione a titolo particolare o universale. La domanda di associazione dovrà essere presentata al Consiglio dei Probiviri se nominato o al Consiglio Direttivo, che deciderà, con giudizio motivato, riguardo all'accettazione della domanda stessa. La domanda di associazione delle persone giuridiche, degli Enti e delle Associazioni deve essere firmata dal legale rappresentante e deve contenere la designazione di un delegato in seno all'associazione stessa. Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale; le persone giuridiche e le associazioni dovranno essere rappresentate dal delegato nominato all'atto dell'iscrizione.

Art. 5. DECADENZA DEI SOCI

Il socio può recedere dall'Associazione inviando una comunicazione scritta al Collegio dei Probiviri se nominato o al Consiglio Direttivo. La qualità di socio si perde:

  • per esclusione, previa delibera del Collegio dei Probiviri se nominato o del Consiglio Direttivo, nel caso in cui il socio leda gli interessi dell'associazione mediante atti che ne compromettano o ne pregiudichino il regolare andamento e/o l'immagine;
  • venga meno ai doveri e agli impegni assunti in qualità di socio dell'associazione;
  • violi le disposizioni dell'atto costitutivo, del presente statuto o del regolamento e in caso di mancato versamento della quota associativa entro i termini previsti ed in caso di inadempienza di obblighi imposti da delibere assembleari. Il Collegio dei Probiviri, se nominato, o il Consiglio Direttivo, possono decidere l'espulsione dall'Associazione a maggioranza di due terzi;
  • per morte del socio dalla data del decesso;

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'associazione, dei soci, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di socio dell'associazione. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione stessa sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non avranno diritto al rimborso della quota annualmente versata né alla liquidazione di alcuna quota del patrimonio dall'Associazione.

Art. 6. ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

  • L'Assemblea
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il Vice presidente
  • Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato dall'Assemblea
  • Il Collegio dei Probiviri, se nominato dall'Assemblea

Art. 7. L'ASSEMBLEA

L'Assemblea E' composta da tutti i soci aderenti all'associazione. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Sono ammesse le deleghe, ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe. L'assemblea E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua mancanza dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età. Il segretario E' nominato dal Presidente dell'assemblea.

Art. 8. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. L'Assemblea deve essere convocata:

  • Almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
  • Quando né fa espressa richiesta almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto;
  • Oppure su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo;
  • In qualunque caso il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Art. 9. ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea E' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di oltre la metà dei soci aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea ordinaria:

  • Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • Discute ed approva i programmi di attività;
  • Nomina i componenti del Consiglio Direttivo, stabilendone l'eventuale compenso;
  • Può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendone l'eventuale compenso;
  • Può nominare il Collegio dei Probiviri, stabilendone l'eventuale compenso;
  • Delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte.

Le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 10. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria E' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di oltre la metà dei soci aderenti, aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria delibera su:

  • le modifiche da apportare allo statuto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto;
  • lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci fondatori e sostenitori aventi diritto al voto.

Art. 11. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo E' l'organo di governo dell'Associazione. E' costituito da tre (3) a cinque (5) consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria; L'Assemblea che procede alla loro nomina determina pure il numero di Consiglieri in seno al Consiglio Direttivo per il periodo in carica. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge, se non vi ha provveduto l'assemblea che lo ha nominato, tra i suoi membri a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria, che provvederà all'elezione dei consiglieri che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti. Nel caso decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo consiglio. Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed E' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione salvo quelli spettanti per legge all'Assemblea. Ai Consiglieri potrà essere corrisposto un compenso massimo non superiore a quanto disposto dalla vigente normativa, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio ricoperto. Il Consiglio Direttivo E' responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

  • Cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
  • Designa eventuali collaboratori per le attività sociali anche tra i non soci;
  • Elabora il rendiconto preventivo e consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti;
  • Cura la gestione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione dei contributi, al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti essendogli demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • Redige il regolamento per l'attività dell'associazione, ovvero più regolamenti per singoli settori di attività.
  • Determina i compensi, se lo ritiene opportuno, per i componenti degli organi collegiali;
  • Determina le quote sociali annue per i soci ordinari, persone fisiche e giuridiche;
  • Istituisce la segreteria ed altre eventuali strutture tecniche, gruppi di lavoro e di ricerca, comitati scientifici e consultivi;
  • Decide sull'assunzione e licenziamento di dipendenti e di collaboratori dell'Associazione, fissandone le relative mansioni e retribuzioni;
  • Istituisce sedi secondarie, filiali e rappresentanze;
  • Può nominare i Delegati Territoriali secondo le modalità di cui all'art.16;
  • Può costituire Comitati Tecnici di cui al successivo art 18, cui partecipino i soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di programmi e progetti; ne nomina i coordinatori e ne stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento;
  • Determina la struttura organizzativa ed operativa;
  • Delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci se non E' nominato il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo E' convocato dal Presidente di sua iniziativa o per richiesta di almeno metà più uno dei Consiglieri. Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio e le delibere devono ottenere il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; non possono essere conferite deleghe di voto.

Art. 12. IL PRESIDENTE

Il Presidente E' eletto dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi (2/3) e risponde davanti ad essa del proprio operato. Dura in carica cinque (5) anni ed E' rieleggibile. La carica del presidente non E' cumulabile con altre cariche all'interno dell'Associazione. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; dispone per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato E' garante di fronte all'Assemblea e può delegare al Vice Presidente o ad un altro membro del Consiglio Direttivo tutti o parte dei propri poteri. Il Presidente stipula i contratti e le convenzioni, firma la corrispondenza che impegni comunque l'associazione, convoca l'assemblea dei soci quando me ricorrano i presupposti o di sua iniziativa, egli E' autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria, gestisce i rapporti dell'associazione con banche ed istituti di credito, senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, a cui riferisce nella prima riunione, svolge attività di coordinamento generale. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 13. IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente dura in carica cinque anni ed E' rieleggibile. Dirige e coordina l'attività dell'Associazione dando esecuzione, secondo le disposizioni del Presidente, alle deliberazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In particolare, sostituisce il Presidente quando quest'ultimo E' impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni.

Art. 14. IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o diminuzione del patrimonio dell'associazione. Cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Presidente. Cura la verbalizzazione dell'assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'assemblea può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra i non soci. L'Assemblea sceglie tra i membri effettivi il Presidente. I Revisori Contabili durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Il Consiglio dei Revisori Contabili controlla l'amministrazione dell'Associazione, l'osservanza delle leggi e dello statuto, assiste alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea può nominare il Collegio dei Probiviri. Il Collegio E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra i non soci. L'Assemblea sceglie tra i membri effettivi il Presidente. I Probiviri durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Il Collegio dei Probiviri controlla l'osservanza della legge e dello statuto, delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci, assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 17. I DELEGATI TERRITORIALI

E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare Delegati Territoriali determinandone il numero in relazione alle necessità, conferendo loro compiti e mansioni e stabilendo l'eventuale remunerazione. I Delegati Territoriali su delega del Consiglio Direttivo o del presidente potranno operare presso banche ed istituti di credito, sottoscrivere convenzioni con società ed enti pubblici e privati. Essi potranno essere convocati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente ogni qual volta questi lo ritengano necessario.

Art. 18. I COMITATI TECNICO - PROGETTUALI

I Comitati Tecnico - Progettuali sono istituiti dal Consiglio Direttivo e possono essere composti da soci e non soci e sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Coordinatore del Comitato di pertinenza. I singoli comitati sono guidati da un Coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo. I Comitati Tecnici agiscono su delibera del Consiglio Direttivo che li istituisce e ne definisce gli ambiti di intervento e le linee guida di azione. I componenti dei Comitati durano in carica fino alla loro decadenza che può avvenire per dimissioni, permanente impedimento, decesso, per indegnità o a richiesta della maggioranza dei membri del comitato stesso. In caso di decadenza del Coordinatore l'attività del Comitato interessato viene sospesa fino alla nomina da parte del Consiglio direttivo di un nuovo coordinatore. Il Comitato viene convocato dal Coordinatore o dal Presidente secondo le necessità, nonché ogni qual volta ne facciano richiesta almeno quattro membri ed ottempera ai seguenti compiti:

  • Formula proposte per la realizzazione del progetto affidato al Comitato stesso dal Consiglio Direttivo elaborando il business plan e suddividendo, se necessario, il progetto in micro progetti ne redige la stesura, ne studia la fattibilità e l'armonizzazione con gli altri progetti del Comitato stesso o di altri comitati;
  • Cerca fonti di finanziamento che ne permettano la realizzazione;
  • Prende contatti preliminare con fornitori, volontari, tecnici e quant'altro di necessario alla realizzazione del progetto stesso;
  • Cerca risorse anche all'esterno per la realizzazione del progetto;
  • Segue la realizzazione pratica del progetto stesso;

Il tutto subordinato all'approvazione del Consiglio Direttivo. Mai in nessun caso i Comitati, in persona di suoi membri o del Coordinatore, potranno impegnare, anche se solo in parte, l'Associazione.

Art. 19. IL COORDINATORE DI COMITATO TECNICO - PROGETTUALE

Il Coordinatore di un Comitato viene nominato dal Consiglio Direttivo ed agisce su delibera del medesimo. Dura in carica fino alla decadenza che può avvenire per dimissioni, permanente impedimento, decesso, per indegnità o a richiesta della maggioranza dei membri del comitato stesso o della maggioranza del Consiglio Direttivo. In caso di decadenza del Coordinatore l'attività del Comitato interessato viene sospesa fino alla nomina da parte del Consiglio Direttivo di un nuovo coordinatore. Il Coordinatore E' la figura di riferimento del Comitato ed E' il promotore dell'attività del comitato stesso; suo compito principale E' il coordinamento dell'attività complessiva del comitato, favorendo nel contempo l'apporto dei singoli membri Il Coordinatore propone al Consiglio Direttivo i nominativi dei membri del comitato stesso Il Coordinatore convoca il Comitato secondo le necessità Partecipa di diritto al Collegio dei Coordinatori.

Art. 20. IL COLLEGIO DEI COORDINATORI

Il Collegio E' composto dai coordinatori dei vari comitati tecnico progettuali che si riuniscono a richiesta del Presidente dell'Associazione o dei coordinatori stessi. Le riunioni hanno lo scopo di informare tutti i coordinatori del lavoro degli altri comitati, di stabilire le priorità e di armonizzare le varie attività. Il Collegio dei Coordinatori E' il luogo. Il presidente dell'Associazione presiede di diritto il Collegio dei Coordinatori.

Art. 21. IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione E' costituito:

  • Dai beni mobili ed immobili acquistati;
  • Dalle quote sociali;
  • Dai contributi e sovvenzioni ricevuti da soci, organismi internazionali, governi, enti ed istituzioni pubbliche o private, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
  • Dai proventi dalle attività sociali;
  • Da erogazioni o lasciti mobili o immobili da parte di enti o privati, da rimborsi derivanti da convenzioni, da redditi patrimoniali;
  • Da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione;
  • Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività previste dallo Statuto.

E' fatta divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 22. BILANCIO

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre, con la presentazione del bilancio, redatto dal Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e sottoposto all'approvazione dell'assemblea. I rendiconti approvati dall'assemblea sono depositati presso la sede sociale, gli associati hanno la facoltà di consultarli e di chiederne copie. In caso di particolari esigenze l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei rendiconti potrà essere convocata nel più ampio termine di sei mesi.

Art. 23. SCIOGLIMENTO

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con una maggioranza di due terzi (2/3) ove siano presenti tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24. CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, o tra alcuni di essi e l'associazione o tra i suoi organi, comunque riferentesi all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, verrà risolta dal collegio dei probiviri, in funzione di Collegio Arbitrale che giudicherà pro bono et aequo e senza formalità di procedura; il suo giudizio sarà irrevocabile ed inappellabile.

Art. 25. NORME FINALI

Per quanto non specificato dal presente Statuto si richiamano disposizioni di legge vigenti.

Loading
Dona il tuo 5x1000

Chi ci sostiene

News

Newsletter

Bookmark and Share