E' costituita ai sensi degli art. 36 - 42 del Codice Civile nonché ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, l'associazione denominata "Soomaaliya - Onlus" con sede a Torino.
L'associazione, apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue i propri scopi prevalentemente attraverso le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione opera in ambito nazionale ed internazionale ed ha lo scopo di aiutare le popolazioni svantaggiate dei paesi in via di sviluppo, in particolare la Somalia, attraverso la cooperazione allo sviluppo, l'istruzione, l'assistenza sanitaria, la tutela naturalistica ed ambientale, la cultura e l'arte. L'Associazione si propone di utilizzare come modello concreto di intervento nel territorio della Somalia la creazione ed il successivo sostegno di comunità locali organizzate che abbiano come obiettivo il raggiungimento dell'autosufficienza alimentare, della scolarizzazione e dell'assistenza sanitaria, proponendo come valori la convivenza, la tolleranza, la solidarietà sociale e la "trasversalità" clanica. Si propone altresì di promuovere e sostenere vigorosamente il rientro di quanti, dopo tanti anni di esilio, vogliono ritornare in Somalia e abbisognano di punti di riferimenti precisi ed affidabili, operando per la creazione di condizioni sufficienti per il contro-esodo di quelli che oggi vogliono attivamente e concretamente operare per la ricostruzione del paese, della sua economia, del tessuto sociale e della sua cultura pacifica e solidale.
L'Associazione, in sintonia con gli indirizzi generali delle leggi sulla "Cooperazione con i paesi in via di sviluppo", ha come obiettivo di attuare, nelle forme, nei modi, e con i contenuti di volta in volta stabiliti, attività, in ambito nazionale ed internazionale, di:
I soci si distinguono in:
Tutti i soci hanno diritto ad usufruire delle attrezzature, a partecipare alle attività dell'associazione e alle assemblee con diritto di voto, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. I soci, siano essi fondatori o sostenitori, devono corrispondere il contributo annuale nella misura che sarà determinata dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre dell'esercizio. Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma E' facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale. La quota non E' trasmissibile né rivalutabile in quanto qualsiasi versamento s'intende a fondo perduto. In particolare il versamento non E' ripetibile né rivalutabile nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione o in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'aderente. Il versamento non crea diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi, né per successione a titolo particolare o universale. La domanda di associazione dovrà essere presentata al Consiglio dei Probiviri se nominato o al Consiglio Direttivo, che deciderà, con giudizio motivato, riguardo all'accettazione della domanda stessa. La domanda di associazione delle persone giuridiche, degli Enti e delle Associazioni deve essere firmata dal legale rappresentante e deve contenere la designazione di un delegato in seno all'associazione stessa. Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale; le persone giuridiche e le associazioni dovranno essere rappresentate dal delegato nominato all'atto dell'iscrizione.
Il socio può recedere dall'Associazione inviando una comunicazione scritta al Collegio dei Probiviri se nominato o al Consiglio Direttivo. La qualità di socio si perde:
Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'associazione, dei soci, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di socio dell'associazione. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione stessa sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non avranno diritto al rimborso della quota annualmente versata né alla liquidazione di alcuna quota del patrimonio dall'Associazione.
Gli organi sociali sono:
L'Assemblea E' composta da tutti i soci aderenti all'associazione. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Sono ammesse le deleghe, ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe. L'assemblea E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua mancanza dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età. Il segretario E' nominato dal Presidente dell'assemblea.
L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. L'Assemblea deve essere convocata:
Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
L'Assemblea E' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di oltre la metà dei soci aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea ordinaria:
Le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
L'Assemblea straordinaria E' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di oltre la metà dei soci aderenti, aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria delibera su:
Il Consiglio Direttivo E' l'organo di governo dell'Associazione. E' costituito da tre (3) a cinque (5) consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria; L'Assemblea che procede alla loro nomina determina pure il numero di Consiglieri in seno al Consiglio Direttivo per il periodo in carica. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge, se non vi ha provveduto l'assemblea che lo ha nominato, tra i suoi membri a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria, che provvederà all'elezione dei consiglieri che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti. Nel caso decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo consiglio. Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed E' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione salvo quelli spettanti per legge all'Assemblea. Ai Consiglieri potrà essere corrisposto un compenso massimo non superiore a quanto disposto dalla vigente normativa, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio ricoperto. Il Consiglio Direttivo E' responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:
Il Consiglio Direttivo E' convocato dal Presidente di sua iniziativa o per richiesta di almeno metà più uno dei Consiglieri. Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio e le delibere devono ottenere il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; non possono essere conferite deleghe di voto.
Il Presidente E' eletto dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi (2/3) e risponde davanti ad essa del proprio operato. Dura in carica cinque (5) anni ed E' rieleggibile. La carica del presidente non E' cumulabile con altre cariche all'interno dell'Associazione. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; dispone per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato E' garante di fronte all'Assemblea e può delegare al Vice Presidente o ad un altro membro del Consiglio Direttivo tutti o parte dei propri poteri. Il Presidente stipula i contratti e le convenzioni, firma la corrispondenza che impegni comunque l'associazione, convoca l'assemblea dei soci quando me ricorrano i presupposti o di sua iniziativa, egli E' autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria, gestisce i rapporti dell'associazione con banche ed istituti di credito, senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, a cui riferisce nella prima riunione, svolge attività di coordinamento generale. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
Il Vice Presidente dura in carica cinque anni ed E' rieleggibile. Dirige e coordina l'attività dell'Associazione dando esecuzione, secondo le disposizioni del Presidente, alle deliberazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In particolare, sostituisce il Presidente quando quest'ultimo E' impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni.
Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o diminuzione del patrimonio dell'associazione. Cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Presidente. Cura la verbalizzazione dell'assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo.
L'assemblea può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra i non soci. L'Assemblea sceglie tra i membri effettivi il Presidente. I Revisori Contabili durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Il Consiglio dei Revisori Contabili controlla l'amministrazione dell'Associazione, l'osservanza delle leggi e dello statuto, assiste alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
L'Assemblea può nominare il Collegio dei Probiviri. Il Collegio E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra i non soci. L'Assemblea sceglie tra i membri effettivi il Presidente. I Probiviri durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Il Collegio dei Probiviri controlla l'osservanza della legge e dello statuto, delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci, assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare Delegati Territoriali determinandone il numero in relazione alle necessità, conferendo loro compiti e mansioni e stabilendo l'eventuale remunerazione. I Delegati Territoriali su delega del Consiglio Direttivo o del presidente potranno operare presso banche ed istituti di credito, sottoscrivere convenzioni con società ed enti pubblici e privati. Essi potranno essere convocati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente ogni qual volta questi lo ritengano necessario.
I Comitati Tecnico - Progettuali sono istituiti dal Consiglio Direttivo e possono essere composti da soci e non soci e sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Coordinatore del Comitato di pertinenza. I singoli comitati sono guidati da un Coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo. I Comitati Tecnici agiscono su delibera del Consiglio Direttivo che li istituisce e ne definisce gli ambiti di intervento e le linee guida di azione. I componenti dei Comitati durano in carica fino alla loro decadenza che può avvenire per dimissioni, permanente impedimento, decesso, per indegnità o a richiesta della maggioranza dei membri del comitato stesso. In caso di decadenza del Coordinatore l'attività del Comitato interessato viene sospesa fino alla nomina da parte del Consiglio direttivo di un nuovo coordinatore. Il Comitato viene convocato dal Coordinatore o dal Presidente secondo le necessità, nonché ogni qual volta ne facciano richiesta almeno quattro membri ed ottempera ai seguenti compiti:
Il tutto subordinato all'approvazione del Consiglio Direttivo. Mai in nessun caso i Comitati, in persona di suoi membri o del Coordinatore, potranno impegnare, anche se solo in parte, l'Associazione.
Il Coordinatore di un Comitato viene nominato dal Consiglio Direttivo ed agisce su delibera del medesimo. Dura in carica fino alla decadenza che può avvenire per dimissioni, permanente impedimento, decesso, per indegnità o a richiesta della maggioranza dei membri del comitato stesso o della maggioranza del Consiglio Direttivo. In caso di decadenza del Coordinatore l'attività del Comitato interessato viene sospesa fino alla nomina da parte del Consiglio Direttivo di un nuovo coordinatore. Il Coordinatore E' la figura di riferimento del Comitato ed E' il promotore dell'attività del comitato stesso; suo compito principale E' il coordinamento dell'attività complessiva del comitato, favorendo nel contempo l'apporto dei singoli membri Il Coordinatore propone al Consiglio Direttivo i nominativi dei membri del comitato stesso Il Coordinatore convoca il Comitato secondo le necessità Partecipa di diritto al Collegio dei Coordinatori.
Il Collegio E' composto dai coordinatori dei vari comitati tecnico progettuali che si riuniscono a richiesta del Presidente dell'Associazione o dei coordinatori stessi. Le riunioni hanno lo scopo di informare tutti i coordinatori del lavoro degli altri comitati, di stabilire le priorità e di armonizzare le varie attività. Il Collegio dei Coordinatori E' il luogo. Il presidente dell'Associazione presiede di diritto il Collegio dei Coordinatori.
Il patrimonio dell'Associazione E' costituito:
E' fatta divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre, con la presentazione del bilancio, redatto dal Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e sottoposto all'approvazione dell'assemblea. I rendiconti approvati dall'assemblea sono depositati presso la sede sociale, gli associati hanno la facoltà di consultarli e di chiederne copie. In caso di particolari esigenze l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei rendiconti potrà essere convocata nel più ampio termine di sei mesi.
L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con una maggioranza di due terzi (2/3) ove siano presenti tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, o tra alcuni di essi e l'associazione o tra i suoi organi, comunque riferentesi all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, verrà risolta dal collegio dei probiviri, in funzione di Collegio Arbitrale che giudicherà pro bono et aequo e senza formalità di procedura; il suo giudizio sarà irrevocabile ed inappellabile.
Per quanto non specificato dal presente Statuto si richiamano disposizioni di legge vigenti.